Descrizione

Art. 46 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
1.Il Consiglio di Istituto è costituito dai rappresentanti dei docenti,dei genitori,del personale non docente in servizio nell'Istituto, eletti ai sensi delle norme in vigore e dal capo di Istituto. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei suoi membri eletto da maggioranza assoluta dai suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori.
2.Al Consiglio di Istituto sono attribuite le competenze stabilite dalle leggi vigenti.
Nello specifico:
"Il consiglio di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.
Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno dell'istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l'autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell'offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti. Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici."
3. Il Consiglio di Istituto adotta il regolamento per il suo stesso funzionamento (all.2)
Art.47 LA GIUNTA ESECUTIVA
1.La composizione e le competenze della giunta esecutiva sono quelle indicate dalla legge. E' composta dal dirigente scolastico, il direttore amministrativo, due genitori ,un docente un personale ATA.
2. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di predisporre e di proporre al Consiglio il programma finanziario dell'Istituzione scolastica –
entro il 31 ottobre (art. 2 D.I. 44/2001) – per l'anno finanziario successivo (1°gennaio – 31 dicembre), accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori. Assume inoltre le decisioni che il Consiglio di Istituto abbia deliberato di devolvere alla sua
competenza.
Art.48 IL COLLEGIO DOCENTI
In ogni istituzione scolastica opera il Collegio dei Docenti Unitario. E' composto da tutti i docenti in servizio presso l'istituto ed è presieduto dal dirigente
scolastico. Si occupa principalmente di deliberare in materia di funzionamento didattico; elaborare il piano dell'offerta formativa;stabilire le commissioni interne operanti nell'Istituto; proporre i criteri per la formazione e la composizione delle classi e la formulazione dell'orario delle
lezioni; valutare l'andamento didattico complessivo dell'azione didattica; adottare i libri di testo; promuovere iniziative di aggiornamento; eleggere il comitato di valutazione degli insegnanti.
Art.49 IL COMITATO DI VALUTAZIONE
1.Il comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della legge n. 107/2015.
2.Il Collegio Docenti e il Consiglio di Istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone che saranno chiamate a far parte del Comitato di valutazione.
3.Il Comitato è presieduto dal dirigente scolastico. Ai sensi dell’art 11, c.2, “Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;
b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;
c) un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.”
4.I compiti del Comitato sono definiti ai sensi dell’art.11, c3, c4, c5. c3: “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base:
a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche
didattiche;
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
c4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è
integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor, senza la presenza della componente genitori
c5. Il comitato valuta il servizio di cui all’articolo 448 su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501 (TU 297/1994)».
Il comitato individua autonomamente i criteri per la valorizzazione dei docenti, sulla base delle aree esplicitate dalla legge 107/2015 (Comma 129) e definisce il regolamento per il proprio funzionamento.
Art.50 I CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE , CLASSE
1.I consigli sono composti da: Scuola dell'infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato Scuola primaria: il consiglio di interclasse è composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.
2. I compiti sono :
Formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico
degli studenti.
Art.51 L'ORGANO DI GARANZIA
1.L’Organo di Garanzia decide in merito ai ricorsi presentati sui provvedimenti disciplinari. Contro le sanzioni disciplinari che prevedono la sospensione dalle attività didattiche è ammesso il ricorso all’Organo di Garanzia da parte dei genitori entro 15 giorni lavorativi dalla comunicazione. L’Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni lavorativi.
2. L’Organo di Garanzia è composto da: Dirigente Scolastico che lo presiede; due genitori, membri del Consiglio di Istituto e due docenti individuati
dal Collegio ; due supplenti, uno per ciascuna componente. Tale organo decade con il decadere del Consiglio di Istituto.

Documento

Regolamento