Descrizione

Art. 29 ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta,
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli “esperti”permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta sevizio di vigilanza il collaboratore scolastico addetto.
4. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni previa
comunicazione al Dirigente Scolastico o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
5. I rappresentanti e gli agenti di commercio, qualora dovessero recarsi nei plessi, dovranno qualificarsi esibendo il tesserino di riconoscimento.
6. La presenza di esperti viene annotata di volta in volta su apposito registro e controfirmata dagli stessi.
Art. 30 CIRCOLAZIONE DEI MEZZI ALL’INTERNO DELL’AREA SCOLASTICA
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile ( ove presente) dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni portatori di handicap motori per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. Le biciclette devono essere sistemate in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
3. I parcheggi sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali furti o danni a carico dei mezzi medesimi.
4. I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorchè transitano su aree interne di pertinenza della scuola.
5. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
Art. 31 RISCHIO ED EMERGENZA
1. Tra il personale interno devono essere individuati al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto con il compito di controllare che non vi siano impedimenti in caso di emergenza e coordinare le simulazioni di uscita in emergenza.
Art. 32 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
1. Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, come normato dal D.lgs 81/2008, art.18.
2. Ogni plesso scolastico pubblicherà all'albo ed esporrà le norme da osservare in caso di calamità e per un'evacuazione urgente degli edifici. Per ogni plesso saranno assegnati incarichi precisi che dovranno essere scrupolosamente svolti da ciascuno (docenti,personale ATA, alunni), così come indicato dal Decreto Legislativo 81/2008.
Art. 33 SICUREZZA DEGLI ALUNNI
1. La sicurezza fisica degli alunni è priorità assoluta.
 Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività(didattica,ludica,accoglienza,refezione,ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. In particolare devono:
 rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio;
 controllare scrupolosamente la sezione/classe sia in spazi chiusi sia aperti;
 stare fisicamente vicino agli alunni, perché la vigilanza sia effettiva;
 applicare le modalità di plesso per accoglienza/cambio docenti/gestione delle pause nella didattica/uscita;
 programmare/condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
 valutare la compatibilità delle attività che si propongono con tempi/spazi/ambiente;
 porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità degli attrezzi;
 non consentire l'uso di palle/palloni in vicinanza di vetri/lampioni o in altre situazioni a rischio;
 porre attenzione a strumenti/materiali(sassi,legni,liquidi….) che possono rendere
pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
 in particolare nella scuola dell'infanzia,evitare da parte dei bambini l'uso di oggetti appuntiti; evitare l'uso di oggetti, giochi, troppo piccoli, facili da mettere in bocca e di oggetti fragili o facili alla rottura;
 richiedere agli alunni l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.
2. Il personale collaboratore, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:
 svolgere mansioni di sorveglianza degli alunni in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
 tenere chiuse e controllare le uscite;
 controllare la stabilità degli arredi;
 tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
 custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli alunni;
 pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
 tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato.
 Non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.
Art. 34 SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI
1. Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di pronto soccorso.
2. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedono da parte degli alunni l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, i genitori devono consegnare agli insegnanti:
 dichiarazione del medico curante che l'assunzione del farmaco è assolutamente necessaria negli orari richiesti, con chiara indicazione, da parte del medico stesso, della posologia, delle modalità di somministrazione e di qualunque altra informazione e/o procedura utile o necessaria.
 Richiesta scritta per la somministrazione, firmata dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale, con esonero di responsabilità riferita alla scuola e agli insegnanti.
3. Il Dirigente Scolastico, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci, effettuata una verifica delle strutture scolastiche,mediante l'individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei farmaci e concede, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la somministrazione dei farmaci.
4. Verifica la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. In questo caso è ammessa soltanto la somministrazione di farmaci che devono essere assunti per bocca come compresse, sciroppi, gocce, capsule (nota MIUR 25 novembre 2005, prot.n.2312).
Art. 35 INTRODUZIONE DI ALIMENTI A SCUOLA
1. Per motivi di sicurezza, in occasioni di feste e di compleanni, potranno essere portati a scuola soltanto cibi preconfezionati, acquistati in rivendite autorizzate. In ogni caso l'autorizzazione andrà richiesta agli insegnanti che valuteranno l'opportunità e la modalità per introdurre suddetti alimenti a scuola.
Art. 36 DIVIETO DI FUMO
1. È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza. Ai sensi del D.L.104/2013,art.4 - “Tutela della salute nelle scuole”, co.1, il divieto di fumo è steso anche alle aree all'aperto di pertinenza (aree esterne,giardino e/o cortile,ecc.). delle istituzioni scolastiche statali e paritarie. Al co.2 viene vietato anche l'utilizzo delle sigarette elettroniche.
2. Tutti coloro (studenti,docenti,personale ATA, esperti esterni,genitori,chiunque sia occasionalmente presente nelle pertinenze dell'Istituto) che non osservino le disposizioni sul divieto di fumo saranno sanzionati col pagamento di multe,secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Così come stabilito dall'art.7 della L. 584/1975, modificato dall'art.52 co.20 della L. 448/2001, dall'art.189 della L. 311/04, dall'art.10 della L. 689/1981, dall'art.96 del D.Lgs.507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,5 a Euro 275,00.La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di
lattanti o bambini fino a dodici anni. Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato secondo precise modalità che verranno comunicate ai contravventori. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare ai genitori l'infrazione della norma e la sanzione amministrativa.
Art. 37 USO DEL TELEFONO
1. L'uso del telefono è riservato a necessità relative al servizio. Le telefonate devono essere rapide e concise per non occupare la linea oltre il tempo strettamente necessario e quindi interferire con eventuali altre comunicazioni urgenti.
2. L'uso del telefono della scuola è consentito agli studenti solo per comunicare eventuali stati di malessere alla famiglia.
3. L'utilizzo del telefono cellulare durante le ore di attività didattica da parte del personale docente e non docente non può essere consentito in quanto si traduce in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e reca un obiettivo elemento di disturbo al corretto svolgimento dei propri compiti.
Art.38 INFORTUNI - MALORI
1. Le famiglie degli alunni sono tenute a comunicare ai docenti recapiti telefonici per eventuali emergenze e a segnalare eventuali patologie croniche in atto, con indicazione di procedure terapeutiche e di controindicazioni farmacologiche (con particolare riferimento ad allergie).
2. In caso di infortunio e/o di malessere, tenuto conto della gravità dello stesso spetta agli insegnanti di classe adottare le decisioni opportune e decidere se avvertire la famiglia prima del termine delle lezioni.
3. In caso di chiamata del soccorso 118,deve essere sempre contestualmente avvertita la famiglia. In caso di urgenza o di irreperibilità del genitore, il bambino deve essere accompagnato e assistito dall'insegnante fino all'arrivo del familiare.
4. Non è consentito l'uso di mezzi privati di insegnanti o di altro personale della scuola per il trasporto degli alunni.
Art.39 MATERIALI SCOLASTICI
Insegnanti,genitori,alunni sono invitati a collaborare per evitare carichi eccessivi negli zainetti.

Documento

Regolamento